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LEGGE 53 del 8/3/2000 - art. 9
- OBIETTIVO: favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare di donne e uomini, attraverso la flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro;
- SOGGETTI FINANZIABILI: aziende che promuovo azioni positive per la flessibilità, in applicazione di accordi 7 sindacali;
- BENEFICIARI: madri e padri lavoratori, compresi quelli adottivi e affidatari.
LEGGE 53 – azioni finanziabili
A. progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione;
B. percorsi formativi per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione superiore a 60 giorni;
C. progetti per consentire la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, per esigenze analoghe a quelle considerate dalle regole sull’ astensione obbligatoria o sui congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo, con priorità per genitori con figli fino ad un anno di età o con particolari carichi di cura;
D. interventi e azioni volti a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate nel contesto organizzativo e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia per lavoratori con figli minori e disabili o anziani non autosufficienti a carico.






